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REGOLAMENTO D'ISTITUTO

 

Art. 1- Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali

La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con preavviso di massima non inferiore a 5 giorni rispetto alla data delle riunioni.
La convocazione del Collegio dei Docenti e del Consiglio di classe va effettuata con apposita circolare interna; ai rappresentanti dei genitori nei consigli di classe e nel consiglio di Istituto con lettera diretta.
Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto apposito verbale.

Art. 2 - Elezioni contemporanee di organi di durata annuale

Le elezioni, per gli organi collegiali di durata annuale, hanno luogo, possibilmente, nello stesso giorno ed entro il secondo mese dell'anno scolastico. Sono fatte salve diverse disposizioni ministeriali.

Art. 3 - Convocazione consiglio di Classe

Il Consiglio di classe è convocato dal Preside di propria iniziativa o su richiesta scritta e
motivata dalla maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il Presidente.
Il Consiglio si riunisce, di regola, almeno una volta al mese.
Il Preside può, ai sensi della normativa vigente, delegare il coordinatore a presiedere lariunione del Consiglio di classe.

Art. 4 - Convocazione Collegio Docenti

 Il Collegio dei Docenti è convocato almeno ogni trimestre.

Art. 5 - Prima convocazione del Collegio di Istituto

 La prima convocazione del Consiglio di Istituto è disposta dal Dirigente.

Art. 6 - Elezione del Presidente e convocazione del Consiglio di Istituto

 L'elezione del Presidente e la convocazione del Consiglio sono disposte secondo lanormativa vigente.

Art. 7 - Pubblicità degli atti

 La pubblicità degli atti del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto avviene mediante affissione in apposito albo dell'Istituto della copia del testo delle deliberazioni adottate. L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia delle deliberazioni deve rimanere esposta per un periodo di dieci giorni . Gli atti dovranno contenere anche l'eventuale posizione di minoranza . Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.


Art. 8 - Convocazione del Comitato di Valutazione dei Docenti

Il comitato di Valutazione del servizio degli Insegnanti é convocato dal Dirigente Scolastico che ne é presidente:

-In periodi programmati ai sensi del precedente art. 2, per la valutazione del servizio richiesta dai singoli interessati a norma dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 31 Maggio 1974, N°417.

-Alla valutazione dell'anno scolastico prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli Insegnanti, ai sensi dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 31 Maggio 1974, N°417.

-Ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

Art. 9 - Funzionamento della biblioteca e dei laboratori

 -Il funzionamento della biblioteca scolastica e dei laboratori é disciplinato dai criteri generali stabilitidal Consiglio d'Istituto, sentito il Collegio dei Docenti:

- La biblioteca comprenderà il patrimonio librario che il responsabile prenderà in carico in qualità di sub-consegnatario.

- Sarà ubicata in apposito locale.

- Il prestito sarà regolato nel seguente modo:

- Allestimento di un registro di prestito agli insegnanti e agli alunni delle varie classi che si impegneranno per la restituzione dei libri e dei sussidi.

- Il servizio di prestito verrà effettuato negli orari e nei giorni stabiliti dal responsabile.

- Alla fine di ogni anno scolastico il responsabile provvederà alla restituzione e controllo di tutto il patrimonio librario in dotazione alla scuola.

- Alla fine di ogni anno scolastico sarà aggiornato il registro di ingresso e di uscita e dei sussidi, si verificherà il livello della biblioteca e l'uso dei libri da parte degli alunni e dei docenti, si segnaleranno carenze e disservizi e si avanzeranno per il miglioramento della funzionalità della biblioteca.

Art. 10 - Vigilanza degli alunni

 -La scuola non è responsabile di tutto ciò che accade durante la permanenza degli alunni nel cortile antistante l'edificio, al di fuori dell'orario scolastico.

- Il personale docente dovrà trovarsi in aula 5 minuti prima dell'inizio della prima ora di lezione.

- Gli alunni in ritardo fino a cinque minuti, purché il ritardo non sia ricorrente, sono ammessi in aula. Per ritardi maggiori, l'alunno è comunque ammesso se accompagnato da un genitore e con giusta motivazione.
Il dirigente dovrà essere informato per poter intervenire con gli opportuni provvedimenti.

- Nessun alunno potrà lasciare la scuola prima della fine delle lezioni. In casi eccezionali e per motivi validi, l'alunno potrà lasciare la scuola soltanto se accompagnato da un genitore o da un parente maggiorenne con delega scritta del genitore.

- Nel caso di un improvviso malore, i docenti dovranno in modo tempestivo informare la famiglia dell'alunno e il dirigente.
Il docente della prima ora provvederà alla verifica delle assenze e alle relative giustificazioni.
Per le assenze causate da malattie è necessario esigere il certificato medico quando esse si protraggono per oltre 5 giorni. l'alunno non sarà riammesso senza certificato.

- Durante l'intervallo, che è di 15 minuti e si svolge in classe, è necessario che il personale docente e il personale ausiliario vigilino sul comportamento degli alunni per evitare che si arrechi danno alle persone e alle cose.

- Al termine delle lezioni, l'uscita degli alunni avviene in modo ordinato e con la vigilanza del personale docente di turno.

- Il personale ausiliario dovrà collaborare col personale docente nella vigilanza sugli alunni, Compatibilmente con le esigenze di servizio collaboreranno anche nell'assistenza degli alunni portatori di handicap.

-Tutti coloro che operano nella scuola hanno diritto al rispetto della propria dignità professionale, poichè, indipendentemente dalle funzioni istituzionali ad ognuno affidate, con la loro presenza, con l'espletamento del servizio e con il loro comportamento incidono significativamente sull'efficacia dell'azione educativa nei confronti degli alunni.

A tutto il personale si chiede di:

- Garantire la presenza sul proprio posto di lavoro per tutto l'orario di servizio.

- Mantenere rapporti professionalmente corretti con tutto il personale e gli utenti della scuola (colleghi, docenti, alunni, genitori).

- Evitare discussioni con tono di voce elevato nei locali della scuola, e soprattutto nei locali in cui si svolge l'attività didattica 8aule, laboratori, corridoi) in segreteria e in presenza di pubblico esterno.

- Informare tempestivamente sugli interventi necessari per il funzionamento delle attrezzature di propria competenza.

-Rispettare e fare rispettare il divieto di fumare nei locali pubblici.

- Rispettare e fare rispettare il divieto di usare i cellulari nelle ore di servizio o di lezione.

-La vigilanza degli alunni compete al personale della scuola. In particolare, al personale docente compete la sorveglianza durante lo svolgimento delle lezioni nel periodo immediatamente precedente e seguente le lezioni, durante l'intervallo, secondo i turni stabiliti e negli spostamenti all'interno e all'esterno della scuola.

Il personale non docente:

- Collabora con i docenti nella sorveglianza degli alunni immediatamente prima e dopo l'inizio delle lezioni, nonchè durantel'intervallo, soprattutto presso i servizi.

-Cura il tempestivo inoltro di circolari e informazioni ai destinatari.

-Non consente l'ingresso e la circolazione di estranei allinterno degli edifici scolastici, se non sono autorizzati dalla presidenza.

-Invita gli alunni che sostano o si attardano nei corridoi durante lo svolgimento delle lezioni a rientrare nelle rispettive classi.

-Svolge servizio di vigilanza all'ingresso e nei corridoi e, comunque, all'interno degli edifici scolastici.

-Cura la pulizia delle aule e degli arredi delle aule.

-Si accerta che gli arredi, soprattutto sedie, siano funzionanti e non costituiscono pericolo per gli alunni.

-Deve garantire la presenza in ogni piano dell'edificio.

Art. 11 Diritti e doveri degli alunni

Diritti

-Gli alunni hanno il diritto di usufruire del tempo scolastico e delle opportunità educative che in esso sono organizzate, senza che niente intralci il normale funzionamento della giornata scolastica.

-Gli alunni hanno il diritto che tutto il tempo trascorso a scuola sia funzionale alla qualità dell'Offerta Formativa.

-Gli alunni hanno il diritto di trascorrere il tempo scolastico in ambienti sani, puliti e sicuri.

-Tutti gli alunni hanno il diritto di crescere affermando la propria autonomia. Essi devono essere informati e coinvolti nelle degisioni che li riguardano.

-Ogni alunna e alunno hanno diritto di essere seguiti nel loro lavoro, di essere rispettati nei tempi richiesti all0 svolgimento dei compiti, di ricevere aiuto, se negessario, dall'insegnante o dai compagni.

-Ogni alunna e ogni alunno hanno diritto alla verifica puntuale del proprio impegno scolastico e a conoscerne i criteri valutativi.

-Tutti gli alunni hanno diritto di essere rispettati come persona dagli altri compagni e dagli adulti che si occupano di loro. Essi hanno il diritto di comprendere il significato di eventuali rimproveri, che sono diretti a correggere comportamenti inadeguati e a non mettere in discussione il loro valore di persona.

-Gli alunni hanno il diritto ad una quota di tempo dei propri insegnanti, per poter parlare loro, individualmente dei loro problemi.

-Ogni alunno ha diritto di essere ascoltato e compreso, a dialogare liberamente, che il suo comportamento sia valutato in maniera equa.

Doveri

-Gli alunni hanno il dovere di rispettare l'orario stabilito dalla scuola.

-Gli alunni hanno il dovere di frequentare regolarmente la scuola.

-Gli alunni hanno il dovere di entrare a scuola senza essere accompagnati dai genitori (escluso per la scuola materna), se non in caso di accertata necessità. ciò allo scopo di evitare disturbo all'attività scolastica, permettere all'alunno di responsabilizzarsi e di rendersi sempre più autonomo, evitare diverstà di trattamento ingiustificate.

-Gli alunni hanno il dovere di utilizzare correttamente le attrezzature, gli spazi e i tempi delle attività scolastiche,nel rispetto della proprietà comune e dei diritti degli altri.

-Gli alunni hanno il dovere di rispettare le regole fissate dall'organizzazione scolastica.

-Ogni alunno ha il dovere di rispettare le opinioni degli altri anche se non condivise.

-Tutti gli alunni hanno il dovere di completare i compiti assegnati, di rispettare i tempi dei compagni, di aiutarli in caso di difficoltà.

-Gli alunni hanno il dovere di svolgere i compiti assegnati a casa, perchè costituiscono esercitazioni delle abilità apprese a scuola.

-Gli alunni dovranno mantenere un comportamento corretto e irreprensibile in qualsiasi momento della loro permanenza a scuola, rispettando i compagni, i docenti e il personale non docente.

-Gli alunni sono tenuti al risarcimento per danni provocati alla scuola, per incuria o dolo, alle strutture,alle suppellettili, alle attrezzature scolastiche e al risarcimento degli altri alunni o operatori scolastici danneggiati nei propri averi.

-Gli alunni sono sottoposti continuamente alla vigilanza degli insegnanti, anche durante la ricreazione; non possono uscire dall'aula se non autorizzati dal docente di turno.

-Gli alunni dovranno evitare di sostare fuori dall'aula e di permanere a lungo nei corridoi senza un giustificato motivo.

-Gli alunni non possono recarsi presso gli uffici di segreteria durante le ore di lezione; è consentito l'accesso durante l'intervallo e prima e dopo lo svolgimento delle lezioni, è possibile utilizzare il telefono della scuola.

-Gli alunni non possono utilizzare i cellulari a scuola.

-La scuola non risponde dei beni preziosi e oggetti lasciati incustoditi o dimenticti in classe o nel suo ambito.

-Gli alunni devono avere con loro, a seconda delle ore di lezione giornaliere, i libri di testo prescriti, gli oggetti occorrenti per le esercitazioni e un diario su cui annotare gli argomenti e i compiti assegnati.

 Art. 12 Provedimenti dis ciplinari

-Nel caso di mancato rispetto delle regole sopraelencate gli insegnanti dovranno adottare di volta in voltai seguenti provedimenti disciplinari: richiamo orale,comunicazione scritta tramite diario alla famiglia o comunicazione tramite cartolina, nota sul registro di classe; dopo tre note sul registro di classe, il consiglio di classe procederà, se lo riterrà opportuno, in base alla grvità dei comportamenti, alla sospensione dalle lezioni per uno o più giorni, con compiti di studio da svolgere a casa e da consegnare al rientro. Di tale provvedimento dovrà essere tempestivamente informata la famiglia. In ogni caso l'alunno sarà ammesso in classe solo se accompagnato da un genitore.

-Nel caso si verifichjno fatti che turbino il regolare andamento della classe si propo ne l'allontanamento dalle lezioni del giorno previa comunicazione immediata al genitore o a un parente maggiorenne.

-Nel caso di offesa al decoro personale, alla morale,alla religione, alle istituzioni, oltraggio ai compagni o agli operatori della scuola, danni al patrimonio scolastico, il consiglio di classe può proporre la sospensione fino a 15 giorni o la comutazione, su richiesta, della riparazione del danno.

-In caso di comportamento scorretto e di scarso profitto, sulla base di quanto stabilito nel Regolamento dello Statuto degli Studenti (art. 4, comma 1) emanato con D.P.R. 24 Giugno 1998, N°248 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N°175 del 29 Luglio 1998, verranno adottate le seguenti sanzioni disciplinari:

Natura delle mancanze Sanzioni disciplinari Organo competente a infliggere la sanzione

Mancanza ai doveri scolastici

Negligenza abituale

Assenze ingiustificate
(cfr. art.3, comma 1)

Richiamo orale

Rimproveroorale con comunicazione telefonica o scritta alla famiglia

Comunicazione scritta alla famiglia con richiesta d'ingontro

Docente

Disturbo continuo e interruzione dell'attività didattica

Fatti che turbino il regolare andamento della classe

Comportamento scorretto e mancanza di rispetto nei confronti dei compagni, dei docenti e del personale non docente

Uso del linguaggio scorretto

Violazione dello statuto e del regolamento interno
(cfr. art. 3, commi3, 4, 6)

Richiamo orale

Rimprovero con comunicazione telefonica o scritta alla famiglia e nota sul registro

Richiesta d'incontro con il genitore tramite comunicazione scritta e nota sul registro

Nei casi più grsvi, allontanamento dalle lezioni del giorno previa comunicazione immediata al genitore o ad un parente maggiorenne, con nota sul registro

Sospensione

Docente

Consiglio di classe

Dirigente

Uso dei cellulari in classe Ritiro e consegna ai genitori dell'oggetto nel giorno e nell'ora stabiliti dal docente Docente
Danneggiamento per incuria o dolo, alle strutture, alle suppellettili e alle attrezzature scolastiche
(cfr. art.3 comma 5)

Nota sul registro di classe e comunicazione alla famiglia

Risarcimento danno o dove è possibile riparazione del danno

Docente

Consiglio di classe

Dirigente

Offesa al decoro personale, alla morale, alla religione, alle istituzioni

Oltraggio ai compagni o agli operatori della scuola(cfr. art.3, comma 2)

Contestazione scritta sul registro di classe e comunicazione alla famiglia

Sospensione fino a 15 giorni o la commutazione su richiesta della riparazione del danno

Docente

Consiglio di classe

Dirigente

Reato (cfr.art 4, comma 9,10) Allontanamento dalla comunità scolastica per una durata definita e commisurata alla grvità della pena

Consiglio di classe

Dirigente


Art. 13- Rapporti scuola - famiglia

-I rapporti scuola famiglia si terranno tramite il diario scolastico o per comunicazione scritta tramite cartolina.

-I colloqui si terranno o su richiesta del docente, tramite diario in cui sarà indicato il giorno e l'ora del colloquio o su richiesta scritta del genitore, sempre tramite diario, cui seguirà l'appuntamento fissato dal docente.

-Sono previsti anche colloqui generali: nella prima decade di dicembre e nella prima decade di aprile.

-I genitori devono collaborare con la scuola e non limitarsi a delegare alla scuolal'educazione dei propri figli; impegnarsi a far conoscere e rispettare i punti relativi al comportamento degli alunni a scuola; impegnarsi a collaborare in quelle attività che richiedono il loro intervento operativo.

Art. 13 - Per tutto ciò che non è previsto dal Regolamento d'istituto valgono le leggi vigenti.


DPR 24 giugno 1998, n° 249

-Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

"Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"

Art. 1
(Vita della comunità scolastica)

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo delle coscenze critica.

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.


Art. 2 (Diritti)

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.
La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà fra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.
I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico.
Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche loro su richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.
analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esrcitano autonomamente il dirtto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola.
le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono.
La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;

b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;

d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;

e) la disponibilità di una adeguata strumentazione tecnologica;

f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonchè l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte.
I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.


ART. 3 (Doveri)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti ad avere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non areacare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 (disciplina)

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati all'art. 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifichedi ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disiplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, ne direttamente ne indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzinate alla inflazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attivtà in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8.
10. Nei casi in cui l'autoritàgiudiziaria, i servizi sociali, o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso dell'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5 (impugnazioni)

1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui al'articolo 4, comma 7, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 febbraio.
2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso, da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituto e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
4. Il drigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente dell'amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in luogo dei studenti sono designati altri due genitori.

Art. 6 (Disposizioni finali)

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scula secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
2. del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.
3. E' abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n.653.





 

 

 

 



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